Modifiche al Codice della Strada
6 09 2007 Autore : francescoIl 4 agosto 2007 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del DL n.117 che apporta alcune modifiche al codice della strada.
A parte le novità per la guida senza patente, i neopatentati e i motocicli, sono state inasprite le sanzioni per velocità, alcool, droga e cellulare.
Vi riporto un riassunto del documento distribuito dalla polizia di stato, scaricabile qui
Velocità: articolo 142
- È stato legalizzato il rilevamento della velocità media: sistema tutor, mappa italiana
- Vige l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo della velocità, che in precedenza era previsto solo per i dispositivi di controllo remoto delle violazioni senza la presenza dell’operatore di polizia (v. L 168/2002), ora è stato esteso a tutti i tipi di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.
- postazioni mobili di controllo: devono essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA”. Le segnalazioni dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
- fino a 10 Km/h oltre il limite
multa da euro 36,00 a euro 148,00; - da 10 a 40 Km/h oltre il limite
5 punti dalla patente (anziché 2)
multa da euro 148,00 a euro 594,00. - da 40 km/h fino a 60 Km/h oltre il limite
Multa da euro 370,00 a euro 1.458,00;
sospensione della patente da 3 a 6 mesi: in caso di recidiva nel biennio la sospensione della patente è da 8 a 18 mesi;
sono decurtati 10 punti; - oltre 60 Km/h rispetto al limite
multa da euro 500,00 a euro 2.000,00
sospensione della patente da 6 a 12 mesi
10 punti dalla patente; - Quando un veicolo munito di limitatore di velocità supera i limiti di regolazione dell’apparecchio di limitazione, al conducente si applica anche la sanzione (solo pecuniaria) prevista per chi circola con il limitatore non funzionante (da euro 829,00 a euro 3.315,00) (15). In tal caso, l’operatore di polizia che accerta l’eccesso di velocità può sempre disporre l’accompagnamento del veicolo presso un’officina autorizzata alla verifica del limitatore di velocità, dove, a spese del proprietario, il veicolo è sottoposto ad un controllo tecnico.
- la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a km 4.
Ci sono ora 4 fasce di infrazioni:
Cellulare o lenti: articolo 173
- È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani
Multa da euro 148,00 a euro 594,00.
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio - Le lenti/occhiali sono obbligatorie se indicate sulla patente:
Multa da euro 70 a euro 285
Alcool: articolo 186
Chiunque guida in stato di ebbrezza alcolica commette un reato che è punito con le seguenti sanzioni
- con tasso alcolemico da 0,5 g/l a 0,8 g/l:
multa da euro 500,00 a euro 2.000,00;
arresto fino a 1 mese;
sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
decurtazione di 10 punti dalla patente - con tasso alcolemico da 0,8 g/l a 1,5 g/l:
multa da euro 800,00 a euro 3.200,00;
arresto fino a 3 mesi;
sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
decurtazione di 10 punti dalla patente - con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro;
arresto fino a 6 mesi;
sospensione della patente da 1 a 2 anni.
decurtazione di 10 punti dalla patente - È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale.
- il giudice, con la sentenza di condanna, impone la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato): all’atto dell’accertamento l’operatore può procedere al sequestro del veicolo.
- Se dall’incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza derivano lesioni alla persone o la morte di una o più persone, le pene per lesioni colpose ovvero per omicidio colposo sono aggravate
- sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 (da euro 3.000,00 a euro 12.000,00 se il rifiuto è opposto in caso di incidente in cui il conducente è rimasto comunque coinvolto);
- sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni (e la revoca in caso di recidiva in un biennio);
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito
Nei casi b) e c), la pena può essere sostituita, a richiesta, dall’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato preventivamente, per evitare che il comportamento illecito sia protratto
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata.
In ogni caso, il prefetto ordina al conducente che ha guidato in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Tale visita, in molte strutture sanitarie, consiste in una serie di esami clinici, con visite a distanza di tempo l’una dall’altra, finalizzate alla verifica dell’idoneità fisica alla guida. Se è stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la patente di guida è sospesa, oltre che in ragione dell’applicazione della sanzione accessoria (da 1 a 2 anni), fino all’esito positivo dell’esame medico.
Alcool & Incidenti
Rifiuto dell’accertamento
È stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, ma chi senza giustificato motivo, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo sanitario (visita medica e prelievo liquidi biologici) commette un illecito amministrativo.
In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
Anche in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti, vige l’obbligo di sottoporsi a visita medica di revisione della patente.
Droghe: articolo 187
- Guidare in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti è reato. È prevista l’ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, l’arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 mesi a 2 anni.
- La violazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente, perchè non è stata aggiornata la tabella corrispondente
- Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di alterazione, per cui se non è disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo presso il luogo indicato dall’interessato e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere sequestrato
- Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio, o quando la violazione è commessa da conducente di autobus, o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli, la patente viene revocata ed è perciò subito ritirata
- È previsto il raddoppio delle pene se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale (analogamente a quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica)
- Il rifiuto al test comporta le stesse norme della guida in stato di ebbrezza
-
La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, dall’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Allora, penso di poter affermare che concordiamo tutti sul fatto che correre in macchina ubriachi e fumati, sia pericoloso per se stessi e per gli altri.
ma, non vi sembra che abbiano un pò esagerato???
A cosa serve prevedere delle sanzioni del genere se poi non c’è un serio controllo sulle strade???



Ad essere sincero, ultimamente ho notato un aumento dei controlli per strada… Speriamo soltanto che continuino…! Per quanto riguarda l’inasprimento delle sanzioni, penso che “ci possano stare”. In fondo anche a chi ha sempre fretta quando è alla guida (come me) costa poco non sgarrare… Come sempre si tratta di fare una scelta